Sentenze importanti
DIRITTO DI FAMIGLIA
Convivenza more uxorio: il diritto all'assegno di mantenimento non è "congelato", ma è "definitivamente perso" con l'instaurazione di una "nuova famiglia, anche di fatto".
Accolto dalla Corte d’Appello di Cagliari (Sezione Distaccata di Sassari) l’appello proposto dall’Avv. Giovanni Battista Luciano con cui domandava che, in riforma della sentenza di primo grado, si dichiarasse cessato il diritto a percepire l’assegno divorzile del coniuge divorziato, dal momento che aveva intrapreso una stabile convivenza more uxorio con altra persona, circostanza questa non valorizzata dal Tribunale.
La controparte, eccependo che la relazione dopo qualche anno era terminata e che l’ex moglie aveva ripreso a vivere da sola, si opponeva e chiedeva la conferma della sentenza del Giudice a quo.
La Corte d’Appello di Sassari ha accolto la domanda, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso" (vedi Cass. n. 18111/2017; Cass. n. 2466/2016; Cass. n. 6855/2015).
La Sentenza impugnata è stata così riformata, dichiarando “estinto in via definitiva l’obbligo di mantenimento posto a carico dell’ex marito” e con revoca dell’obbligo a carico del coniuge onerato della corresponsione dell’assegno di divorzio; obbligo che non potrà più essergli imposto a prescindere dal fatto che durante il giudizio la convivenza more uxorio, sia poi venuta a cessare.
Corte d’Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari. Sent. n. 161/2019
DIRITTO CIVILE
Contratto di leasing in area demaniale: il contratto di vendita immobiliare è nullo, ma si può convertire in vendita della superficie.
Il Tribunale di Sassari ha accolto la domanda dell'Avv. Giovanni Battista Luciano, difensore di una importante società di Leasing.
In particolare la Società aveva sottoscritto un contratto di leasing in costruendo con durata di 18 anni relativo ad un’area demaniale. Quindi contro l'utilizzatore della stessa (che aveva venduto quell'area come propria, successivamente ricevendola in leasing unitamente ad un importante finanziamento) è stato emesso Decreto Ingiutivo. Avverso tale provvedimento si è opposta la controparte, chiedendo che il contratto di compravendita venisse dichiarato nullo perché sarebbe contro la legge far ottenere a un privato la proprietà di un bene su un’area demaniale.
Il Tribunale, accogliendo la prospettazione dell'Avv. Luciano, ha osservato – richiamando il principio della conservazione del negozio – che “È fuor di dubbio che i beni demaniali non possano essere oggetto di trasferimento tra privati e che siano, sotto questo profilo, incommerciabili. […] In caso di concessione di un’area demaniale, è possibile costituire diritto di superficie sul bene demaniale e pertanto realizzare, sull’area avuta in concessione, opere edilizie, così come è possibile (ed è quanto avvenuto nella specie) procedere alla trasformazione delle costruzioni esistenti […]. Anche a voler ritenere la nullità dell’atto di vendita se inteso come relativo a bene demaniale, questo si convertirebbe comunque in atto di vendita del diritto di superficie.”
Tribunale di Sassari. Sent. n. 1204/2018
DIRITTO CIVILE
Acquisto della proprietà: usucapione e accessione.
La Corte d’Appello di Sassari ha accolto il ricorso dell’Avv. Giovanni Battista Luciano che aveva impugnato la Sentenza n. 521/2011 del Tribunale sassarese.
La vicenda: i coniugi Alfa e i coniugi Beta, all’inizio degli anni ’80, acquistano un terreno e decidono di costruire una casa bifamiliare; quindi lo dividono in due parti, definendone i confini. Quando cominciano i lavori del grezzo, i confini dell’appartamento degli Alfa debordano sul terreno dei Beta di circa 20 mq. Negli anni ’90 gli Alfa costruiscono una mansarda tenendo conto della linea di demarcazione tra le abitazioni (e, quindi, debordando rispetto ai confini originari).
Dopo più di vent’anni, i coniugi Beta chiedono la demolizione delle parti dell’abitazione e della mansarda che eccedono i confini inizialmente stabiliti (e poi violati). Il Giudice di primo accoglie parzialmente condannando gli Alfa a demolire la parte di mansarda richiesta.
La coppia Alfa, difesa dall'Avv. Luciano, impugna la Pronuncia sostenendo che fosse errata nella parte in cui ordinava tale demolizione, in quanto la mansarda era costruita esattamente entro i confini ormai usucapiti dell’abitazione, dovendosi, quindi, applicare il principio dell’accessione (Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo).
La Corte d’Appello ha condiviso la ricostruzione degli appellanti, così pronunciandosi: “…una volta accertata, come nel caso di specie, l’usucapione della proprietà del suolo, doveva ritenersi avvenuto, quale conseguenza automatica, anche l’acquisto per accessione delle costruzioni ivi eseguite anche se realizzate, come nel caso della sopraelevazione della mansarda, durante il decorso del ventennio e non dall’inizio del termine di decorrenza del possesso qualificato del suolo […] con la conseguenza che in virtù del principio dell’accessione le opere edificate sul suolo oggetto di intervenuta usucapione divengono proprietà del nuovo proprietario del fondo sul quale insistono”.
Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari. Sent. n. 19/2019.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Accesso agli atti di una procedura concorsuale o paraconcorsuale.
Importante sentenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna che ha accolto il ricorso avverso il provvedimento emanato dalla Regione, con cui era stato negato l'accesso agli atti della procedura concorsuale presentato da un partecipante ad un Bando di concorso Regionale che si è affidato allo Studio Legale Luciano.
Nella sentenza, il TAR Sardegna, accogliendo le argomentazioni dell'Avv. Giovanni Battista Luciano
e dell'Avv. Patrizia Brundu, in conformità con la giurisprudenza amministrativa prevalente, ha affermato che “il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un interesse sicurmente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante. La possibilità di accesso, in particolare, è riconosciuta rispetto agli elaborati delle prove, ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della commissione, al fine di potere verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità"; principi affermati anche con specifico riguardo ai progetti presentati nell’ambito di una procedura di erogazione di un finanziamento pubblico.
Tribunale Amministrativo della Sardegna – Sentenza 554/2014 del 03.07.2014.
DIRITTO CIVILE
Risarcimento dei danni provocati dalla rottura di condotte idriche.
Il Tribunale di Tempio Pausania ha riconosciuto il diritto del proprietario di terreni agricoli interessati da svariati anni da allagamenti causati dalla rottura delle condotte idrichie di proprietà del Consorzio di Bonifica ad ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Il Tribunale, valutando positivamente le difese dell'Avv. Giovanni Battista Luciano e dell'Avv. Patrizia Brundu, ha condannato l’Ente convenuto al pagamento di quanto dovuto per la messa in pristino dei terreni, oltre che al risarcimento per il mancato reddito derivante dall’imposibilità di coltivare i fondi.
Tribunale di Tempio Pausania – Sentenza 479/2013 del 19.12.2013
DIRITTO DEL LAVORO
Contratto di lavoro a termine "acausale".
Importante sentenza a favore di una lavoratrice, assunta da Poste Italiane S.p.a. con contratto a termine "acausale" ex art. 2, comma 1-bis D.Lgs. n. 368/2001 per lo svolgimento di mansioni di Operatrice di Sportello presso l'Ufficio Postale di Olbia Centro, la quale, dopo essersi affidata allo Studio Legale Luciano, ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto alla riammissione in servizio da parte della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in funzione del Giudice del Lavoro.
La Corte d'Appello, valutando positivamente le argomentazioni addotte dall'Avv. Giovanni Battista Luciano e dall'Avv. Alessandro Unali, dichiarava "nulla la clausola sul termine apposta al contratto a tempo determinato intercorso tra le parti" ed accertava "la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato", ordinando "la riammissione in servizio dell'appellante", oltre al risarcimento del danno "in quattro mensilità dell'ultima retribuzione, oltre accessori fino al saldo", ex art. 32, L. 183/2010.
Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, Sezione Lavoro - Sentenza n. 258/2014 del 8/10/2014
DIRITTO PREVIDENZIALE
Lavoratori esposti ad amianto.
Importante e significativa sentenza del Tribunale di Sassari che ha riconosciuto la riliquidazione del trattamento pensionistico in virtù della maggiore contribuzione dovuta all'applicazione dei benefici previdenziali per coloro che sono stati esposti ad amianto.
Il lavoratore, difeso dall'Avv. Giovanni Battista Luciano e dall'Avv. Melania Delogu, dello Studio Legale Luciano, ha visto accolta la domanda formulata al Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, tesa al riconoscimento per lavoratore esposto alle polveri di amianto per un periodo superiore a dieci anni, ai sensi dell'art. 13 comma 8 L. 257/1992, del diritto al ricalcolo della propria posizione contributiva con applicazione del coefficiente di moltiplicazione di legge (1,5). Ciò ha comportato la condanna dell'INPS all'aggiornamento della posizione contributiva e la ricostituzione del trattamento pensionistico. L'INPS è stato, inoltre, condannato al pagamento delle spese legali e della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro - Sentenza n. 920 del 21.09.2010