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Autore: Diritto Tributario 16 settembre 2023
Accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - Sezione Distaccata di Sassari, l’appello proposto dallo Studio Legale Luciano. Nella vicenda sottoposta al vaglio del Giudice, il contribuente non aveva impugnato per tempo una cartella di pagamento, di importo elevato, regolarmente notificatagli; in forza di quell’atto, a distanza di anni, Equitalia (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) aveva iscritto ipoteca esattoriale su alcuni immobili di sua proprietà. Il contribuente si è rivolto pertanto agli Avvocati Giovanni Battista Luciano e Alessandro Spano, i quali hanno ravvisato un possibile profilo di illegittimità della cartella; non potendola più impugnare direttamente davanti al Giudice (ormai era abbondantemente decorso il relativo termine), ne hanno chiesto l’annullamento in autotutela all’Agenzia delle Entrate, che tuttavia ha rigettato la richiesta con un diniego motivato. Hanno pertanto impugnato il provvedimento di diniego motivato, non solo eccependo “vizi propri” di tale ultimo atto, ma anche, sulla scorta di un interessante e ormai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, individuando un preciso interesse pubblico all’annullamento che avrebbe dovuto indurre l’Agenzia a “ritirare” il proprio atto (sebbene diventato definitivo per mancata impugnazione). La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto la tesi proposta nell’appello, accertando l’illegittimità del diniego per vizi “propri”, e riconoscendo l’esistenza di quel preciso interesse pubblico all’annullamento meglio individuato ed esplicitato nel ricorso redatto dallo Studio Legale Luciano. Non solo: il Giudice d’appello ha anche affermato che l’Agenzia ha “l’onere (e anche l’obbligo giuridico) di uniformare la propria condotta impositrice ai principi generali”, statuendo che “alla illegittimità del rigetto consegue l’obbligo per l’Agenzia di procedere all’annullamento della cartella, e quindi allo sgravio di qualunque pretesa (…)” . Il contribuente ha quindi ottenuto, sia pur indirettamente, il risultato che auspicava: la cartella, che pure aveva (colpevolmente) “trascurato”, verrà comunque annullata; le somme versate negli anni per pagare il debito portato nella cartella (o quantomeno parte di questo) gli verranno interamente rimborsate, unitamente agli interessi; l’ipoteca esattoriale iscritta in forza di quella cartella verrà cancellata; i beni immobili verranno “liberati”. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, Sezione Distaccata di Sassari, Sentenza n. 345/2023
Autore: Violazioni al codice della strada 30 giugno 2023
Il nostro Studio ha ottenuto l'annullamento di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità che avrebbe comportato il pagamento di oltre 550€, la sospensione della patente e la decurtazione di 6 punti dalla stessa. Un Comune del nord Sardegna ha contestato al conducente di un’auto di avere superato di oltre 51 km/h il limite di velocità in un tratto di strada in cui sosteneva non si potessero superare i 50 km/h. Con ricorso al Giudice di Pace di Sassari, l’Avv. Giovanni Battista Luciano ha dimostrato che l'autovelox era in realtà posizionato in un punto diverso rispetto a quello indicato nel verbale di contestazione e che nel tratto di strada a scorrimento veloce in cui era posizionato l’autovelox il limite è quello ordinario (e non quello di 50 km/h erroneamente indicato). Il Comune ha depositato degli atti via PEC chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la compensazione delle spese legali. L'Avv. Giovanni Battista Luciano ha eccepito che la costituzione via PEC all’epoca non era possibile nel rito davanti al Giudice di Pace e ha chiesto dichiararsi inesistenti e comunque inutilizzabili gli atti depositati irritualmente dal Comune. Il Giudice di Pace ha accolto tutte le argomentazioni dello Studio. 1) In primo luogo ha dato atto della irregolarità della costituzione via posta elettronica certificata dell’Amministrazione; ciò comporta che non è stato assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 7, co. 7 D.Lgs. 150/2011 in cui si prevede che l’Ente deve depositare copia del rapporto e degli atti relativi all’accertamento. Da qui il primo motivo di accoglimento del ricorso. 2) Nel merito, ha ritenuto documentalmente dimostrato che la banchina in cui si trovava la pattuglia fosse collocata in un tratto di strada diverso rispetto a quello indicato nel verbale di contestazione, in cui vige il limite di velocità ordinario e non quello di 50 km/h erroneamente menzionato. Per queste ragioni il ricorso è stato accolto e il verbale impugnato è stato totalmente annullato. Giudice di Pace di Sassari, sent. n. 193/2022 del 03.05.2022
Autore: Diritto di Famiglia 4 aprile 2023
Accolto dalla Corte d’Appello di Cagliari (Sezione Distaccata di Sassari) l’appello proposto dall’ Avv. Giovanni Battista Luciano con cui domandava che, in riforma della sentenza di primo grado, si dichiarasse cessato il diritto a percepire l’assegno divorzile del coniuge divorziato, dal momento che aveva intrapreso una stabile convivenza more uxorio con altra persona, circostanza questa non valorizzata dal Tribunale. La controparte, eccependo che la relazione dopo qualche anno era terminata e che l’ex moglie aveva ripreso a vivere da sola, si opponeva e chiedeva la conferma della sentenza del Giudice a quo. La Corte d’Appello di Sassari ha accolto la domanda, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “ L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto , rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità del l'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso " (vedi Cass. n. 18111/2017; Cass. n. 2466/2016; Cass. n. 6855/2015). La Sentenza impugnata è stata così riformata, dichiarando “estinto in via definitiva l’obbligo di mantenimento posto a carico dell’ex marito” e con revoca dell’obbligo a carico del coniuge onerato della corresponsione dell’assegno di divorzio; obbligo che non potrà più essergli imposto a prescindere dal fatto che durante il giudizio la convivenza more uxorio, sia poi venuta a cessare. Corte d’Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari. Sent. n. 161/2019
Autore: Diritto Civile 4 aprile 2023
Il Tribunale di Sassari ha accolto la domanda dell' Avv. Giovanni Battista Luciano , difensore di una importante società di Leasing. In particolare la Società aveva sottoscritto un contratto di leasing in costruendo con durata di 18 anni relativo ad un’area demaniale. Quindi contro l'utilizzatore della stessa (che aveva venduto quell'area come propria, successivamente ricevendola in leasing unitamente ad un importante finanziamento) è stato emesso Decreto Ingiutivo. Avverso tale provvedimento si è opposta la controparte, chiedendo che il contratto di compravendita venisse dichiarato nullo perché sarebbe contro la legge far ottenere a un privato la proprietà di un bene su un’area demaniale. Il Tribunale, accogliendo la prospettazione dell'Avv. Luciano, ha osservato – richiamando il principio della conservazione del negozio – che “È fuor di dubbio che i beni demaniali non possano essere oggetto di trasferimento tra privati e che siano, sotto questo profilo, incommerciabili. […] In caso di concessione di un’area demaniale, è possibile costituire diritto di superficie sul bene demaniale e pertanto realizzare, sull’area avuta in concessione, opere edilizie, così come è possibile (ed è quanto avvenuto nella specie) procedere alla trasformazione delle costruzioni esistenti […]. Anche a voler ritenere la nullità dell’atto di vendita se inteso come relativo a bene demaniale, questo si convertirebbe comunque in atto di vendita del diritto di superficie.” Tribunale di Sassari. Sent. n. 1204/2018
Autore: Diritto Civile 4 aprile 2023
La Corte d’Appello di Sassari ha accolto il ricorso dell’ Avv. Giovanni Battista Luciano che aveva impugnato la Sentenza n. 521/2011 del Tribunale sassarese. La vicenda: i coniugi Alfa e i coniugi Beta, all’inizio degli anni ’80, acquistano un terreno e decidono di costruire una casa bifamiliare; quindi lo dividono in due parti, definendone i confini. Quando cominciano i lavori del grezzo, i confini dell’appartamento degli Alfa debordano sul terreno dei Beta di circa 20 mq. Negli anni ’90 gli Alfa costruiscono una mansarda tenendo conto della linea di demarcazione tra le abitazioni (e, quindi, debordando rispetto ai confini originari). Dopo più di vent’anni, i coniugi Beta chiedono la demolizione delle parti dell’abitazione e della mansarda che eccedono i confini inizialmente stabiliti (e poi violati). Il Giudice di primo accoglie parzialmente condannando gli Alfa a demolire la parte di mansarda richiesta. La coppia Alfa, difesa dall'Avv. Luciano, impugna la Pronuncia sostenendo che fosse errata nella parte in cui ordinava tale demolizione, in quanto la mansarda era costruita esattamente entro i confini ormai usucapiti dell’abitazione, dovendosi, quindi, applicare il principio dell’accessione (Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo). La Corte d’Appello ha condiviso la ricostruzione degli appellanti, così pronunciandosi: “…una volta accertata, come nel caso di specie, l’usucapione della proprietà del suolo, doveva ritenersi avvenuto, quale conseguenza automatica, anche l’acquisto per accessione delle costruzioni ivi eseguite anche se realizzate, come nel caso della sopraelevazione della mansarda, durante il decorso del ventennio e non dall’inizio del termine di decorrenza del possesso qualificato del suolo […] con la conseguenza che in virtù del principio dell’accessione le opere edificate sul suolo oggetto di intervenuta usucapione divengono proprietà del nuovo proprietario del fondo sul quale insistono” . Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari. Sent. n. 19/2019
Autore: Diritto Amministrativo 4 aprile 2023
Importante sentenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna che ha accolto il ricorso avverso il provvedimento emanato dalla Regione, con cui era stato negato l'accesso agli atti della procedura concorsuale presentato da un partecipante ad un Bando di concorso Regionale che si è affidato allo Studio Legale Luciano. Nella sentenza, il TAR Sardegna, accogliendo le argomentazioni dell' Avv. Giovanni Battista Luciano e dell' Avv. Patrizia Brundu , in conformità con la giurisprudenza amministrativa prevalente, ha affermato che “il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un interesse sicurmente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante. La possibilità di accesso, in particolare, è riconosciuta rispetto agli elaborati delle prove, ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della commissione, al fine di potere verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità" ; principi affermati anche con specifico riguardo ai progetti presentati nell’ambito di una procedura di erogazione di un finanziamento pubblico. Tribunale Amministrativo della Sardegna – Sentenza 554/2014 del 03.07.2014
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